IL PRETORE In seguito a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna, il g.i.p. presso la pretura di Genova emetteva decreto di citazione nei confronti di Morea Edoardo contestando il reato di cui all'art. 176, comma 1, lett. a) e comma 19 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, per aver percorso la carreggiata o parte di essa in area autostradale, in senso di marcia opposto a quello consentito e, precisamente, nella Autostrada A12, nello svincolo del casello di Recco. All'udienza del 2 dicembre 1998 il pretore, rilevava d'ufficio l'illegittimita' costituzionale della citata norma e pronunciava la presente ordinanza. La questione gia' sollevata su eccezione della difesa da questo stesso pretore nel processo pendente davanti alla pretura circondariale di Genova contro Ravaglia Marco, appare rilevante e non manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre. Quanto alla rilevanza si osserva; Il Marea e' stato notato dalla Polizia Stradale mentre effettuava un sorpasso nel rettilineo esistente nello svincolo interno del casello autostradale di Recco, in quel tratto cioe' dello svincolo stesso che si percorre in uscita prima di raggiungere il casello. La condotta ascritta al Morea, quindi, non puo' che essere giudicata applicando l'art. 176, C.d.S. che sanziona con l'arresto da due a sei mesi e con l'ammenda da Lit. 200.000 a Lit. 1.000.000, oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei a ventiquattro mesi, la condotta di chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso di marcia e attraversa lo spartitraffico, anche all'altezza dei varchi, nonche' percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di marcia opposto a quello consentito. La questione, quindi, e' senz'altro rilevante nel presente processo. Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva; La citata norma appare in palese contrasto con il principio di uguaglianza di cui all'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo, in quanto riserva un trattamento uguale a situazioni differenti e, nello stesso tempo, attribuisce rilevanza penale, sanzionando in modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito dello stesso Codice della strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative e neppure di rilevante entita'. Il principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza di una sanzione e della sua proporzione alla gravita' del fatto, impone infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la medesima sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente diversi, siano applicate pene diverse. Sotto il primo profilo si osserva che, la semplice lettura della norma dell'art. 176, comma 1, lett. a), comma 19 e 22, mette in evidenza come siano accomunate da un analogo trattamento, che contempla la sanzione penale con pena congiunta e la pesantissima sanzione amministrativa, condotte che possono assumere eccezionale gravita', in quanto atte a creare gravissimo pericolo alla circolazione, il piu' delle volte destinate a provocare incidenti anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo connotarsi per analoghi caratteri di pericolosita'. E' evidente che la norma e' stata introdotta per colpire soprattutto quei comportamenti, che possono definirsi "criminali", posti in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i by pass esistenti lungo l'autostrada, ove i veicoli procedono legittimamente a velocita' anche molto elevate, ovvero da chi imbocchi la carreggiata autostradale contromano, creando i presupposti per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La stessa norma, peraltro, casi come e' formulata, sanziona in modo sostanzialmente analogo anche la condotta di chi, come nel caso in esame, effettui un sorpasso lungo lo svincolo, in un tratto, quindi, che pur compreso nell'ambito autostradale, e' soggetto a tutt'altre modalita' di circolazione. Si osserva infatti che lungo gli svincoli vige i limite dei 40 km/h e, in prossimita' del casello i veicoli procedono necessariamente a velocita' ancora piu' contenuta in quanto o sono appena ripartiti dopo il pagamento, o stanno per fermarsi e, quand'anche transitino dall'uscita telepass, sono soggetti al limite dei 30 km/h. Nel caso concreto, d'altronde, lo svincolo presenta un lungo tratto rettilineo che consente ampia visibilita' sia per chi vi transita che per chi effettui la manovra, pure vietata, di sorpasso. Non si vede perche', quindi, una condotta complessivamente innocua che se attuata con le dovute cautele non puo' certo creare un pericolo grave analogo a quello di altri comportamenti sanzionati dalla medesima norma, debba subire il medesimo trattamento sanzionatorio estremamente rigoroso. Il problema non puo' d'altronde essere superato, neppure facendo riferimento alla discrezionalita' attribuita al giudice nel graduare la pena, in quanto la sanzione, pur prevista tra un minimo ed un massimo, e' comunque assai severa, prevedendo in ogni caso la pena detentiva congiunta alla pena pecuniaria e la sospensione della patente per almeno sei mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da due a sei mesi e l'ammenda da Lit. 200.000 ad un milione, e' infatti ben poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti casi diversi tra loro e, questo, lede il principio di uguaglianza che esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso. Il secondo profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione del trattamento di situazioni sostanzialmente analoghe, appare altrettanto e forse anche piu' evidente. In primo luogo si osserva che poiche' il regime dell'art. 176 C.d.S. vige nel tratto di carreggiata compreso tra i cartelli di inizio e fine autostrada, di regola posti dopo diversi metri dall'inizio dello svincolo esterno, questo implica che in quella parte dello svincolo che precede il cartello stesso e che per un tratto piu' o meno breve presenta caratteristiche del tutto analoghe al tratto compreso in ambito autostradale, la medesima violazione gode di un trattamento molto piu' benevolo, pur non presentando alcuna sostanziale differenza. Pare cioe' che sia solo il dato formale della presenza del cartello, cui non corrisponde un'immediata modifica delle modalita' di circolazione, che, lungo il medesimo svincolo, determina l'applicarsi della diversa disciplina. Ingiustificatamente benevolo e' anche il trattamento che lo stesso art. 176 alla lett. b) riserva alla retromarcia in autostrada, consentita solo per le manovre necessarie nelle aree di servizio, altrimenti sanzionata solo amministrativamente da Lit. 587.500 a Lit. 2.350.000. Non si vede come una simile condotta, posta in essere sulla carreggiata autostradale, e quindi pericolosissima, in quanto di fatto comporta il procedere in senso di marcia contrario al flusso dei veicoli, possa essere trattata in modo meno severo dell'inversione posta in essere dall'imputato. Decisivo risulta comunque il confronto con la disciplina che il codice detta per la circolazione contromano e il sorpasso, applicabile su tutte le strade urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda e' consentita una velocita' sino a 90 km/h. L'art. 143 sanziona chi circola contromano con la sola sanzione amministrativa da Lit. 117.500 a Lit. 470.000 mentre solo quando tale condotta avviene in condizioni di scarsa visibilita', la sanzione va da Lit. 235.000 a Lit. 940.000 ed e' prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi. Analogamente l'art. 148 consente, in generale, la manovra di sorpasso, individuando quegli obblighi che il conducente deve rispettare, e la vieta soltanto in corrispondenza delle intersezioni, in prossimita' dei passaggi a livello, delle curve e dei dossi e in genere in ogni altro caso di scarsa visibilita', oltre che in talune ulteriori situazioni molto specifiche; la violazione di tale divieto e' sanzionata con la sanzione amministrativa da Lit. 117.500 a Lit. 470.000 ed e' prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi solo qualora il conducente incorra per almeno due volte nella medesima violazione nell'arco di un biennio. In sostanza, cioe', il conducente che effettui manovra di sorpasso, cosi' percorrendo per un certo tratto la carreggiata contromano, lungo uno svincolo autostradale, e quindi in una strada ove vige un bassissimo limite di velocita', conformata in modo non molto dissimile da una qualsiasi strada ad unica carreggiata, con almeno una corsia per senso di marcia, e' sanzionato penalmente e, in modo assai severo, indipendentemente tra l'altro da qualsiasi considerazione sulle condizioni di maggiore o minore visibilita' in cui la manovra e' stata posta in essere, mentre la medesima manovra, in una strada extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h, e' in generale consentita ed e' sanzionata solo con una modesta pena pecuniaria, qualora venga realizzata in presenza di curve, dossi o intersezioni, cioe' in situazioni che compromettono gravemente l'avvistabilita' del veicolo. L'irragionevolezza di un simile sistema salta immediatamente agli occhi in quanto e' nell'esperienza di tutti la pericolosita' di un sorpasso effettuato, ad esempio, dietro una curva, in una strada extraurbana, rispetto alla condotta di chi, in un tratto rettilineo dello svincolo, compia analoga manovra. L'esame delle norme di comportamento disciplinate dal Codice della strada, fornisce peraltro altri esempi di condotte che, poste in essere al di fuori dell'ambito autostradale, pur oggettivamente molto piu' gravi di quella descritta in imputazione, sono pero' sanzionate solo amministrativamente e i misura tutta sommato piuttosto blanda. E' il caso del'inversione di marcia, anch'essa vietata solo in condizioni di scarsa visibilita', ovvero in corrispondenza di intersezioni, e punito con la sanzione amministrativa da Lit. 117.500 a Lit. 470.000. Ben poca cosa, quindi, nonostante l'estrema pericolosita' che tali condotte possono assumere in determinate situazioni, rispetto ad un sorpasso effettuato in condizioni di piena visibilita' e avvistabilita' e su di un tratto di carreggiata ove non e' possibile che i veicoli transitino a velocita' superiore a poche decine di km/h. Sembra quindi possibile sostenere che l'art. 176, comma 1, lett. a), 19 e 22 del d.lgs. 30 aprile 1992 e' costituzionalmente illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte in cui assoggetta al medesimo trattamento sanzionatorio penale e amministrativo le condotte in esso descritte, commesse in qualsiasi tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli.