IL PRETORE
   In  seguito  a tempestiva opposizione a decreto penale di condanna,
 il g.i.p. presso la pretura di Genova emetteva decreto  di  citazione
 nei  confronti  di Morea Edoardo contestando il reato di cui all'art.
 176, comma 1,  lett. a) e comma 19 del  d.lgs.  30  aprile  1992,  n.
 285,  per  aver  percorso  la  carreggiata  o  parte  di essa in area
 autostradale, in senso di  marcia  opposto  a  quello  consentito  e,
 precisamente,  nella  Autostrada  A12,  nello svincolo del casello di
 Recco.
   All'udienza del 2 dicembre  1998  il  pretore,  rilevava  d'ufficio
 l'illegittimita'  costituzionale  della citata norma e pronunciava la
 presente ordinanza.
   La questione gia' sollevata su eccezione  della  difesa  da  questo
 stesso   pretore   nel   processo   pendente   davanti  alla  pretura
 circondariale di Genova contro Ravaglia Marco, appare rilevante e non
 manifestamente infondata per le ragioni che si vanno ad esporre.
   Quanto alla rilevanza si osserva;
   Il Marea e' stato notato dalla Polizia Stradale  mentre  effettuava
 un  sorpasso  nel  rettilineo  esistente  nello  svincolo interno del
 casello autostradale di Recco, in quel tratto  cioe'  dello  svincolo
 stesso che si percorre in uscita prima di raggiungere il casello.
   La  condotta  ascritta  al  Morea,  quindi,  non  puo'  che  essere
 giudicata applicando l'art. 176, C.d.S. che sanziona con l'arresto da
 due a sei mesi e con l'ammenda da  Lit.  200.000  a  Lit.  1.000.000,
 oltre che con la sanzione amministrativa accessoria della sospensione
 della  patente  di  guida  da sei a ventiquattro mesi, la condotta di
 chi, sulle carreggiate, sulle rampe e sugli svincoli inverte il senso
 di marcia e  attraversa  lo  spartitraffico,  anche  all'altezza  dei
 varchi,  nonche' percorre la carreggiata o parte di essa nel senso di
 marcia opposto a quello consentito.
   La  questione,  quindi,  e'  senz'altro  rilevante   nel   presente
 processo.
   Quanto alla non manifesta infondatezza si osserva;
   La  citata  norma  appare  in  palese contrasto con il principio di
 uguaglianza di cui all'art. 3 della  Costituzione  sotto  un  duplice
 profilo,  in  quanto  riserva  un  trattamento  uguale  a  situazioni
 differenti e,  nello  stesso  tempo,  attribuisce  rilevanza  penale,
 sanzionando  in  modo anche piuttosto pesante, comportamenti che sono
 sostanzialmente assimilabili ad altri che, nell'ambito  dello  stesso
 Codice della strada, sono soggetti soltanto a sanzioni amministrative
 e neppure di rilevante entita'.
   Il  principio di uguaglianza, cui consegue quello di ragionevolezza
 di una sanzione e della sua  proporzione  alla  gravita'  del  fatto,
 impone  infatti che a comportamenti analoghi sia irrogata la medesima
 sanzione e che nel caso di comportamenti significativamente  diversi,
 siano applicate pene diverse.
   Sotto  il  primo  profilo si osserva che, la semplice lettura della
 norma dell'art. 176, comma 1, lett. a),  comma  19  e  22,  mette  in
 evidenza  come  siano  accomunate  da  un  analogo  trattamento,  che
 contempla la sanzione penale con pena  congiunta  e  la  pesantissima
 sanzione  amministrativa,  condotte  che possono assumere eccezionale
 gravita',  in  quanto  atte  a  creare   gravissimo   pericolo   alla
 circolazione,  il  piu'  delle  volte destinate a provocare incidenti
 anche mortali, e condotte che, pur vietate, non possono in alcun modo
 connotarsi per analoghi caratteri di pericolosita'.
   E'  evidente  che  la  norma  e'  stata  introdotta   per   colpire
 soprattutto  quei  comportamenti,  che possono definirsi "criminali",
 posti in essere da chi effettui inversione di marcia attraverso i  by
 pass   esistenti   lungo   l'autostrada,   ove  i  veicoli  procedono
 legittimamente  a  velocita'  anche  molto  elevate,  ovvero  da  chi
 imbocchi  la   carreggiata   autostradale   contromano,   creando   i
 presupposti  per il verificarsi di incidenti quasi sempre mortali. La
 stessa norma, peraltro, casi come  e'  formulata,  sanziona  in  modo
 sostanzialmente  analogo  anche  la condotta di chi, come nel caso in
 esame, effettui un sorpasso lungo lo svincolo, in un tratto,  quindi,
 che  pur  compreso nell'ambito autostradale, e' soggetto a tutt'altre
 modalita' di circolazione.
   Si osserva infatti che lungo gli svincoli vige i limite dei 40 km/h
 e, in prossimita' del casello i veicoli procedono  necessariamente  a
 velocita'  ancora  piu'  contenuta  in quanto o sono appena ripartiti
 dopo il pagamento, o stanno per fermarsi  e,  quand'anche  transitino
 dall'uscita telepass, sono soggetti al limite dei 30 km/h.
   Nel caso concreto, d'altronde, lo svincolo presenta un lungo tratto
 rettilineo che consente ampia visibilita' sia per chi vi transita che
 per chi effettui la manovra, pure vietata, di sorpasso.
   Non  si vede perche', quindi, una condotta complessivamente innocua
 che se attuata con  le  dovute  cautele  non  puo'  certo  creare  un
 pericolo  grave  analogo  a  quello di altri comportamenti sanzionati
 dalla  medesima  norma,  debba   subire   il   medesimo   trattamento
 sanzionatorio estremamente rigoroso.
   Il  problema  non  puo' d'altronde essere superato, neppure facendo
 riferimento alla discrezionalita' attribuita al giudice nel  graduare
 la  pena,  in  quanto  la  sanzione, pur prevista tra un minimo ed un
 massimo, e' comunque assai severa, prevedendo in ogni  caso  la  pena
 detentiva  congiunta  alla  pena  pecuniaria  e  la sospensione della
 patente per almeno sei mesi. La possibilita' di graduare l'arresto da
 due a sei mesi e l'ammenda da Lit. 200.000 ad un milione, e'  infatti
 ben  poca cosa rispetto all'esigenza di adeguare la pena a fatti casi
 diversi tra loro e, questo, lede  il  principio  di  uguaglianza  che
 esige che la pena sia proporzionata al fatto commesso.
   Il  secondo  profilo, relativo alla ingiustificata differenziazione
 del  trattamento  di  situazioni  sostanzialmente  analoghe,   appare
 altrettanto e forse anche piu' evidente.
   In  primo  luogo  si  osserva  che  poiche' il regime dell'art. 176
 C.d.S.  vige nel tratto di carreggiata compreso  tra  i  cartelli  di
 inizio  e  fine  autostrada,  di  regola  posti  dopo  diversi  metri
 dall'inizio dello svincolo esterno,  questo  implica  che  in  quella
 parte  dello  svincolo  che  precede  il cartello stesso e che per un
 tratto piu' o meno breve presenta caratteristiche del tutto  analoghe
 al  tratto  compreso  in  ambito autostradale, la medesima violazione
 gode di un trattamento  molto  piu'  benevolo,  pur  non  presentando
 alcuna  sostanziale  differenza.  Pare  cioe'  che  sia  solo il dato
 formale della presenza del cartello, cui non corrisponde un'immediata
 modifica delle modalita' di  circolazione,  che,  lungo  il  medesimo
 svincolo, determina l'applicarsi della diversa disciplina.
   Ingiustificatamente  benevolo e' anche il trattamento che lo stesso
 art. 176 alla  lett.  b)  riserva  alla  retromarcia  in  autostrada,
 consentita  solo  per  le  manovre necessarie nelle aree di servizio,
 altrimenti sanzionata solo amministrativamente da Lit. 587.500 a Lit.
 2.350.000.  Non si vede come una simile  condotta,  posta  in  essere
 sulla  carreggiata  autostradale, e quindi pericolosissima, in quanto
 di fatto comporta il procedere in senso di marcia contrario al flusso
 dei   veicoli,   possa   essere   trattata   in   modo   meno  severo
 dell'inversione  posta  in  essere  dall'imputato.  Decisivo  risulta
 comunque  il  confronto  con la disciplina che il codice detta per la
 circolazione contromano e il sorpasso, applicabile su tutte le strade
 urbane ed extraurbane secondarie, ove si ricorda  e'  consentita  una
 velocita'  sino a 90 km/h. L'art. 143 sanziona chi circola contromano
 con la sola sanzione amministrativa da Lit. 117.500  a  Lit.  470.000
 mentre  solo  quando  tale  condotta  avviene in condizioni di scarsa
 visibilita', la sanzione va da Lit. 235.000  a  Lit.  940.000  ed  e'
 prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi. Analogamente
 l'art.   148   consente,   in   generale,  la  manovra  di  sorpasso,
 individuando quegli obblighi che il conducente deve rispettare, e  la
 vieta  soltanto  in corrispondenza delle intersezioni, in prossimita'
 dei passaggi a livello, delle curve e dei dossi e in genere  in  ogni
 altro  caso  di  scarsa  visibilita',  oltre  che in talune ulteriori
 situazioni  molto  specifiche;  la  violazione  di  tale  divieto  e'
 sanzionata  con  la  sanzione  amministrativa  da Lit. 117.500 a Lit.
 470.000 ed e' prevista la sospensione della patente da uno a tre mesi
 solo qualora  il  conducente  incorra  per  almeno  due  volte  nella
 medesima violazione nell'arco di un biennio.
   In sostanza, cioe', il conducente che effettui manovra di sorpasso,
 cosi'  percorrendo  per  un  certo  tratto la carreggiata contromano,
 lungo uno svincolo autostradale, e quindi in una strada ove  vige  un
 bassissimo   limite  di  velocita',  conformata  in  modo  non  molto
 dissimile da una qualsiasi strada ad unica  carreggiata,  con  almeno
 una  corsia  per senso di marcia, e' sanzionato penalmente e, in modo
 assai   severo,   indipendentemente   tra   l'altro   da    qualsiasi
 considerazione  sulle  condizioni di maggiore o minore visibilita' in
 cui la manovra e' stata posta in essere, mentre la medesima  manovra,
 in una strada extraurbana secondaria, ove vige il limite dei 90 km/h,
 e'  in generale consentita ed e' sanzionata solo con una modesta pena
 pecuniaria, qualora venga realizzata in presenza di  curve,  dossi  o
 intersezioni,   cioe'  in  situazioni  che  compromettono  gravemente
 l'avvistabilita' del veicolo.
   L'irragionevolezza di un simile sistema salta  immediatamente  agli
 occhi  in  quanto  e' nell'esperienza di tutti la pericolosita' di un
 sorpasso effettuato, ad esempio, dietro  una  curva,  in  una  strada
 extraurbana,  rispetto  alla condotta di chi, in un tratto rettilineo
 dello svincolo, compia analoga manovra.
   L'esame delle norme di comportamento disciplinate dal Codice  della
 strada,  fornisce  peraltro  altri  esempi  di condotte che, poste in
 essere al di fuori dell'ambito autostradale, pur oggettivamente molto
 piu' gravi di quella descritta in imputazione, sono pero'  sanzionate
 solo amministrativamente e i misura tutta sommato piuttosto blanda.
   E'  il  caso  del'inversione  di  marcia, anch'essa vietata solo in
 condizioni  di  scarsa  visibilita',  ovvero  in  corrispondenza   di
 intersezioni, e punito con la sanzione amministrativa da Lit. 117.500
 a  Lit.  470.000.    Ben  poca  cosa,  quindi,  nonostante  l'estrema
 pericolosita' che  tali  condotte  possono  assumere  in  determinate
 situazioni, rispetto ad un sorpasso effettuato in condizioni di piena
 visibilita' e avvistabilita' e su di un tratto di carreggiata ove non
 e'  possibile  che i veicoli transitino a velocita' superiore a poche
 decine di km/h.
   Sembra  quindi  possibile  sostenere che l'art. 176, comma 1, lett.
 a),  19  e  22  del  d.lgs.  30  aprile  1992  e'  costituzionalmente
 illegittimo per violazione dell'art. 3 della Costituzione nella parte
 in  cui  assoggetta  al  medesimo  trattamento sanzionatorio penale e
 amministrativo le condotte in esso descritte, commesse  in  qualsiasi
 tratto di autostrada e, quindi, anche sugli svincoli.